Ordinanza n. 1074 del 1988

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ORDINANZA N.1074

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 565 e 572 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 13.10.1987 dal Tribunale di Chiavari nel procedimento civile vertente tra Barbaro Augustina Gregoria ed altri e Sanguineti Gerolamo ed altri, iscritta al n. 134 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17/1a ss dell'anno 1988.

Visto l'atto di costituzione di Sanguineti Giovanni ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26.10.1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto che il Tribunale di Chiavari, con ordinanza del 13 ottobre 1987, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 565 e 572 cod. civ. <nella parte in cui escludono dalle categorie dei chiamati alla successione legittima i fratelli e le sorelle naturali riconosciuti o dichiarati del de cuius, ovvero agli stessi antepongono tutti i parenti legittimi in mancanza di membri della famiglia legittima> (sc. di fratelli o sorelle legittimi);

che l'incidente di costituzionalità e insorto in un giudizio di petizione dell'eredità promosso dai discendenti di fratelli naturali della de cuius contro i discendenti di fratelli e sorelle della madre della medesima, parenti legittimi in quarto grado (cugini), chiamati all'eredità ai sensi delle norme citate del codice civile;

che tali norme, ad avviso del giudice remittente, urtano contro l'art. 30, terzo comma, Cost., dove il limite posto al principio di piena tutela giuridica e sociale dei figli naturali dai diritti dei membri della famiglia legittima va interpretato con riferimento alla famiglia in senso stretto, in guisa da escludere dall'eredità i fratelli naturali del de cuius solo in presenza di fratelli legittimi; e conseguentemente contrastano anche con l'art. 3 Cost. <sotto il profilo della mancata tutela dei figli naturali in assenza di membri della famiglia legittima intesa in senso stretto>;

che nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituiti gli eredi legittimi, convenuti nel giudizio a quo, concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, per l'infondatezza della questione: inammissibile per difetto di rilevanza, non essendo stato impugnato anche l'art. 468 cod. civ., che ammette la rappresentazione ereditaria solo in favore dei discendenti dei fratelli legittimi; infondata, perché nessun rapporto giuridico di parentela esiste tra fratelli naturali, e tanto meno tra ciascuno di essi e i discendenti degli altri, così che non a proposito e invocato l'art. 30, terzo comma, Cost., la cui disposizione riguarda soltanto lo status di figlio naturale nei confronti del genitore del quale è stata accertata la paternità o la maternità naturale;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, domandando che la questione sia dichiarata infondata, in quanto <la successione legittima e proprio disciplinata nell'interesse morale e patrimoniale della famiglia, intendendosi per questa non quella nucleare, ma quella più comprensiva, cui evidentemente il legislatore ha avuto riguardo nella determinazione delle categorie dei successibili>.

Considerato che oggetto del giudizio a quo è la pretesa dei discendenti dei fratelli naturali della de cuius di essere chiamati all'eredità a preferenza dei parenti legittimi in quarto grado;

che in nessun modo tale pretesa potrebbe fondarsi su un titolo di vocazione ereditaria diretta, non essendo configurabile in base ad alcuna norma, né di legge ordinaria né di rango costituzionale, un rapporto giuridico di parentela tra i discendenti di un figlio naturale riconosciuto e un altro figlio, legittimo o naturale, del medesimo genitore;

che pertanto, per dare ingresso alla detta pretesa, non sarebbe sufficiente la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 565 e 572 cod. civ., nella parte in cui non ammettono alla successione legittima i fratelli naturali, ma occorrerebbe altresì rimuovere l'ostacolo dell'art. 468, nella parte in cui limita la rappresentazione, nella linea collaterale, ai discendenti dei fratelli e delle sorelle legittimi dell'ereditando che solo le prima due norme sono state impugnate dal giudice a quo, mentre e stata da lui espressamente disattesa l'istanza di parte di sollevare incidente di costituzionalità anche in ordine alla terza, onde la questione, così delimitata, appare priva di rilevanza.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 565 e 572 cod. civ. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost., dal Tribunale di Chiavari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/11/88.

 

Francesco SAJA - Luigi MENGONI

 

Depositata in cancelleria il 06/12/88.